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Richiedere la sepoltura di un defunto
A seguito dell’autorizzazione del servizio si provvederà alla sepoltura nelle modalità indicate dal richiedente.
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- Orario di apertura: su appuntamento
NUOVE MODALITA’ PER IL CAMBIO DI RESIDENZA
Il Decreto legge 9 febbraio 2012 , n. 5 , convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35 (art. 5) dà la possibilità ai cittadini di presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
La trasmissione telematica è consentità mediante una delle seguenti modalità:
- dichiarazione sottoscritta dal dichiarante con firma digitale
- dichiarazione trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune
- acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento di identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice
- Modello di dichiarazione di cambio di residenza (vedere sotto)
- Modello di trasferimento di residenza all’estero(vedere sotto)
Importante: unitamente alla dichiarazione devono essere inviati i documenti previsti dai seguenti casi:
- Iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea (vedere sotto)
- Iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea (vedere sotto)
Procedimento di cambio di residenza:
Il cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione. Entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".
Dalla data della dichiarazione il cittadino può comunque usufruire delle autocertificazioni previste dal D.P.R, 445/2000.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica: accertamento da parte del personale preposto attestante la sussistenza della situazione di fatto e cioè che il soggetto interessato abbia effettivamente stabilito la sua dimora abituale nel Comune e all'indirizzo dichiarato.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative da parte dell'Ufficio Anagrafe quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto ( silenzio-assenso, art. 20 legge 41/1990).
In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche devono essere trasmesse ad uno degli indirizzi indicati in calce alla pagina.
Riferimenti Normativi
- Decreto legge 9 febbraio 2012 , n. 5 , convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35 (art. 5)
- D.P.R. 445/2000
- Legge 241/1990 art.20, art. 75 e 76
Allegati:
- Iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea
- Iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea
- Modello di trasferimento di residenza all’estero
- DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
RINNOVO DICHIARAZIONE DIMORA ABITUALE PER CITTADINI EXTRA-COMUNITARI
Gli stranieri residenti in questo Comune che hanno ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno (o della carta di soggiorno), alla scadenza devono presentare una dichiarazione all'Anagrafe, per confermare che abitano ancora all'indirizzo in cui sono registrati.
Requisiti
- cittadinanza extracomunitaria
- residenza in questo Comune
Come fare
La dichiarazione va presentata all'ufficio Anagrafe entro 60 giorni corredata anche dall'esibizione del permesso (o carta) di soggiorno rinnovati.
Può essere presentata per sè o anche per gli altri componenti dello stato di famiglia.
Allegati:
VOTO DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA
I cittadini della Unione Europea residenti in Italia possono esercitare il diritto di voto nel Comune di residenza.
In particolare:
- in occasione delle Elezioni Europee possono votare per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo
- in occasione delle Elezioni Amministrative possono votare per l'elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e dei Consigli delle Circoscrizioni.
Gli Stati che fanno parte dell'Unione Europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Chi voterà per il Parlamento Europeo in Italia non potrà votare per il Parlamento Europeo nel Paese di origine: il doppio voto è vietato.
Chi è stato iscritto nelle liste elettorali in occasione delle precedenti elezioni conserva il diritto di votare in questo Comune.
Requisiti
- essere cittadini europei alla data delle elezioni
- essere residenti in questo Comune
- possedere i diritti elettorali nello Stato di origine
- non avere a carico un provvedimento giudiziario che comporti, per lo Stato di origine oppure per l'Italia, la perdita dell'elettorato attivo.
Modalità
Per esercitare il diritto di voto occorre presentare una domanda su appositi moduli, che verranno inviati per posta a tutti i cittadini comunitari residenti.
Chi intende presentare la domanda può:
- inviarla per posta con la fotocopia di documento d'identità valido
- inviarla per fax con la fotocopia di documento d'identità valido
- consegnarla personalmente all'Ufficio del Comune
L'interessato riceverà una tessera elettorale.
PASSAPORTO
Il passaporto viene rilasciato dalla Questura.
Pertanto si rimanda al collegamento con la POLIZIA DI STATO.
CARTA D'IDENTITA'
COME RICHIEDERE LA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA?
Può essere richiesta presso il comune nel caso in cui il vecchio documento sia scaduto, deteriorato, smarrito o in scadenza: in quest’ultimo caso, il rilascio può essere richiesto a partire dagli ultimi sei mesi prima della naturale scadenza della carta d’identità cartacea.
COSA OCCORRE PER IL RILASCIO?
- La Carta di identità cartacea scaduta, in scadenza o deteriorata, che sarà ritirata all’atto della richiesta di emissione della C.I.E.;
In caso di smarrimento o di furto, l’originale della denuncia fatta presso il comando dei Carabinieri; - la tessera sanitaria;
- una fototessera recente non antecedente i sei mesi, a colori con sfondo bianco, il volto non dev’essere coperto, deve essere perfettamente frontale; se cartacea, le dimensioni devono essere di 35 mm di larghezza x 45 mm di altezza, se digitale dovrà essere in formato JPG, risoluzione di almeno 400 DPI, dimensione non superiore ai 500 KB presentata su supporto USB.
Al termine dell’istruttoria della pratica presso lo sportello, al cittadino sarà rilasciata una ricevuta - valida come documento sino al ricevimento della tessera magnetica - contenente il riepilogo dei dati e la prima parte dei codici PIN e PUK: questi saranno utili per i servizi ad accesso tramite identità digitale (SPID).
La restante parte dei codici sarà contenuta nella raccomandata spedita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, unitamente alla C.I.E.
In occasione della richiesta della C.I.E., i maggiorenni possono esprimere la dichiarazione di volontà a donare o meno gli organi e i tessuti: tale dichiarazione viene trasmessa in automatico al Centro Nazionale Trapianti.
Nel caso in cui non venga invece espressa alcuna volontà ed il cittadino intenda, successivamente alla richiesta della C.I.E., modificare la propria decisone, dovrà rivolgersi agli uffici dell’ASL.
Nel caso non si abbia alcun documento identificativo, è necessario presentarsi allo sportello con due testimoni muniti dei propri validi documenti di riconoscimento.
COSTI, TEMPISTICHE E SCADENZA
Il costo è di 22,00 euro: il pagamento va effettuato tramite pagoPA accedendo al sito del Comune di Oulx, sezione servizi e modulistica, pagoPA
Causale: emissione CIE - Cognome Nome
La carta d’identità elettronica non viene rilasciata subito presso lo sportello anagrafico: il Comune raccoglie la richiesta, controfirmata dal richiedente, e inserisce nel circuito informatico ministeriale i dati del cittadino, compresa la foto, la firma e le impronte digitali.
La Cie viene poi stampata fisicamente dall’istituto Poligrafico dello Stato e da questi spedita a mezzo raccomandata con consegna “mani proprie” all’indirizzo indicato al momento della richiesta, entro 6 giorni lavorativi dalla stessa data.
MODALITA’ DI SPEDIZIONE:
Al momento della richiesta della CIE il cittadino può scegliere una tra le seguenti modalità di consegna:
- presso l’indirizzo di residenza
- presso un indirizzo di sua preferenza
- al Comune
In tutti e tre i casi il costo per il rilascio della CIE rimane invariato.
Spedizione all’indirizzo di residenza o ad un altro indirizzo
Nel caso di spedizione all’indirizzo di residenza o ad un altro indirizzo indicato dal cittadino, trattandosi di una raccomandata con consegna “mani proprie”, è necessario osservare le seguenti raccomandazioni:
- all’atto della richiesta della CIE è necessario fornire un indirizzo completo di via, numero civico, CAP, città, provincia. Se disponibili, vanno indicati anche scala e interno;
- all’atto della richiesta è possibile specificare un delegato al ritiro fornendone il nome e il cognome. Solo se specificato, quest’ultimo potrà ritirare la CIE al posto del suo titolare;
- per i minori di 14 anni (o persona non abilitata al ritiro del plico) è obbligatorio indicare un delegato al ritiro;
- all’indirizzo indicato deve esser presente un campanello o un citofono recante il nome del destinatario o della persona da lui delegata al ritiro (ed indicata all’atto della richiesta) e una cassetta delle lettere nella quale inserire l’eventuale avviso di giacenza in caso di assenza del destinatario o delegato. Nel caso in cui il cittadino non sia presente all’indirizzo indicato nel momento della consegna, il portalettere compilerà un avviso di fallito tentativo di consegna e lo porrà nella cassetta delle lettere. Sull’avviso sono riportati il numero della raccomandata e il numero di telefono da contattare per concordare un secondo tentativo di consegna. Il cittadino può richiedere che venga effettuato un secondo tentativo entro cinque giorni lavorativi dalla data presente sull’avviso, superati i quali la carta verrà recapitata all’ufficio postale più vicino dove resterà in giacenza per sessanta giorni solari. Durante tale periodo il cittadino potrà recarsi al suddetto ufficio per il ritiro, effettuabile sempre esclusivamente dal richiedente o dall’eventuale delegato dichiarato in fase di richiesta, per cui è necessario essere muniti di un documento d’identità in corso di validità; qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità quest’ultimo può essere esibito ai fini del ritiro purché l’interessato dichiari, in calce ad una fotocopia del documento, che i dati contenuti in quest’ultimo non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Se non si è in nessuna di queste condizioni il ritiro non sarà possibile e bisognerà attendere che trascorra il periodo di giacenza, superato il quale la carta verrà spedita presso il Comune di rilascio, dove il cittadino potrà recarsi per il suo ritiro. Nel caso in cui il cittadino risulti sconosciuto, irreperibile, deceduto, trasferito oppure rifiuti la consegna presso l’indirizzo indicato o l’indirizzo specificato risulti non corretto (inesatto, inesistente, insufficiente), la CIE verrà spedita presso la sede di rilascio, dove il cittadino potrà recarsi per il suo ritiro.
Ritiro presso il Comune
Nel caso in cui il cittadino scelga il ritiro della CIE presso il comune sarà avvisato telefonicamente dagli uffici sull’arrivo del documento. Al momento del ritiro dovrà esibire all’operatore comunale il modulo di ricevuta riportante i dati e il numero della carta.
SCADENZA:
Il documento ha una durata che varia a seconda dell’età del richiedente:
- 3 anni per i minori di 3 anni;
- 5 anni per i minori tra i 3 e i 18 anni;
- 10 anni per i maggiorenni.
CITTADINI STRANIERI:
Nel caso di primo rilascio occorre avere anche il passaporto o per cittadini UE la carta d’identità del Paese di provenienza. La CIE ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non è valida per l’espatrio.
MINORENNI:
E’ necessaria la presenza di entrambi i genitori per rendere il documento valido per l’espatrio, oppure la presenza di un genitore munito della “Dichiarazione di assenso all’espatrio del minore” compilato dall’altro genitore che non viene allo sportello, con allegata copia del documento di riconoscimento.
A partire dai 12 anni (compiuti) è necessaria la presenza del minore, in quanto verranno acquisite le impronte digitali e la firma.
IMPOSSIBILITA’ A PRESENTARSI
Nel caso di impossibilità del cittadino a recarsi personalmente allo sportello a causa di malattia grave o altre motivazioni (reclusione, appartenenza ad ordini di clausura, ecc.), un suo delegato (ad esempio un familiare) deve recarsi allo sportello dell’Anagrafe con la documentazione attestante l’impossibilità. Il delegato dovrà fornire la carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il luogo dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore un appuntamento presso il domicilio del titolare, per il completamento della procedura.
ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI:
- LE CARTE D’IDENTITÀ IN FORMATO CARTACEO RILASCIATE FINO ALL’EMISSIONE DELLA CIE MANTENGONO LA PROPRIA VALIDITÀ FINO ALLA SCADENZA.
- NON È NECESSARIO RINNOVARE LA CARTA D’IDENTITÀ IN OCCASIONE DI CAMBI DI INDIRIZZO O DI RESIDENZA.
- IN CASO DI UTILIZZO IMMINENTE DELLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA, AD ESEMPIO, PER VIAGGI, SI CONSIGLIA DI RICHIEDERLA ALMENO 14 GIORNI PRIMA.
NOTA BENE
TRASCORSO UN PRIMO PERIODO DI TRANSIZIONE, LE CARTE D’IDENTITA’ CARTACEEE NON POTRANNO PIU’ ESSERE RILASCIATE, TRANNE IN CASI PARTICOLARI E PRESENTAZIONE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE CARTACEA ATTESTANTE L’URGENZA E QUINDI L’IMPOSSIBILITÀ DI RICHIEDERE QUELLA ELETTRONICA, PER ESEMPIO PER VISITE MEDICHE URGENTI, VIAGGIO GIÀ PRENOTATO, CONSULTAZIONE ELETTORALE, PARTECIPAZIONE A CONCORSI O GARE PUBBLICHE, ISCRITTI AIRE.
Allegati:
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
- REFEZIONE Riconferma Servizio
- REFEZIONE Richiesta Servizio
- SERVIZIO REFEZIONE - Richiesta dieta speciale
- REFEZIONE Prospetto tariffe da 2023
- SERVIZIO REFEZIONE - Richiesta rimborso
- Regolamento Servizio Refezione Scolastica
- Regolamento Commissione mensa
- PagoPA - APKAPPA - Manuale Pagamento
- SERVIZIO REFEZIONE - Manuale di Utilizzo
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
- Richiesta Servizio trasporto scolastico
- Rinuncia al servizio di trasporto scolastico
- TRASPORTO Prospetto tariffe da 2023
- Regolamento trasporto scolastico (2023)
BONUS SOCIALE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE
Come stabilito dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto.
Pertanto, dal 1° gennaio 2021, gli interessati non dovranno più presentare domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso il Comune.
Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi presso il Comune non potranno essere accettate e non saranno in ogni caso valide per avere accesso all'agevolazione.
Per ottenere i bonus per disagio economico, pertanto, sarà sufficiente richiedere l'attestazione ISEE.
Se il nucleo familiare rientrerà nelle condizioni che danno diritto al bonus, l'INPS, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy, invierà i dati necessari al Sistema Informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico, che provvederà ad incrociare i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua consentendo l'erogazione automatica del bonus agli aventi diritto.
Non verrà invece erogato automaticamente il bonus per disagio fisico il quale continuerà ad essere gestito dal Comune.
Per l'accesso al bonus per disagio fisico nulla cambia dal 1° gennaio 2021: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali dovranno continuare a fare richiesta presso il Comune.
ASSEGNO DI MATERNITA’ – ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
Modulo partecipazione fiere-operatori professionali
Comunicazione liquidazione totale
Comunicazione vendita promozionale
Domanda autorizzazione occupazione suolo pubblico
Servizi erogati dall’ufficio